Accolto il ricorso dell'Fc Avellino sulla posizione del calciatore Diego Castaldi della Mariglianese, squalificato una giornata. Un mese di inibizione anche al dirigente Monda
AVELLINO - Diego Castaldi non poteva prendere parte alla partita Fc Avellino – Mariglianese terminata 1-0 in favore degli ospiti. E’ quanto deciso dal giudice sportivo territoriale Sergio Longhi sulla motivazione del ricorso presentato dal club irpino nei confronti della formazione napoletana.
Una sconfitta pesante per la compagine di Caruso che si allontana dalla zona play off. In sostanza la gara vinta sul campo al Roca di Avellino è stata persa perchè la gara con il Saviano che venne sospesa con tanto di polemica non era stata omologata. Il risultato con vittoria a tavolino per il Saviano venne omologata in data 7 Febbraio ovvero il giovedì successivo alla disputa della gara con l’Fc Avellino.
Per le norme federali, Castaldi non aveva scontato la seconda giornata perchè il risultato con il Saviano ancora non era stato omologato.
Questi 3 punti giunti dalla giustizia sportiva permettono all’Fc Avellino di avvicinarsi al Lioni ed al secondo posto (-5) con lo scontro diretto in programma mercoledì 27 a Lioni.
GARA DEL 2/ 2/2019 FOOTBALL CLUB AVELLINO – U.S. MARIGLIANESE
Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dalla U.S.D. Football Club Avellino, relativo alla gara in epigrafe, con il quale la stessa lamenta “la posizione irregolare agli effetti disciplinari del calciatore Castaldi Diego, che ha preso parte alla gara nelle file della US Mariglianese con il numero 7”; la stessa lamenta che il calciatore non poteva prender parte alla gara in virtù di provvedimento di squalifica per 2 gare effettive, come da C.U.
FIGC – Campania n. 78 del 17.01.2019, pag.1331; la stessa ancora precisa che il provvedimento di squalifica non risulta esser stato ancora scontato interamente, avendo il calciatore scontato solo una delle due gare di squalifica, nella gara Sanseverinese – US Mariglianese del 19.01.2019, mentre la seconda squalifica non può esser ritenuta scontata dal momento che il risultato della gara US Mariglianese – Saviano del 27.01.2019 non è stato omologato come da C.U. FIGC – Campania n. 85 del 31.01.2019, pag. 1478; rilevato che l’art. 22, 4º comma, CGS prevede che “le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, ivi incluse quelle vinte per 3-0 o 6-0 ai sensi dell’art. 17 CGS; considerato che il risultato della gara U.S. Mariglianese – Saviano del 27.01.2019 non ha determinato effetti in classifica, in quanto il risultato non era ancora stato omologato, come sopra indicato, la squalifica del calciatore Castaldi
Diego, con riferimento a detta gara, non può essere considerata scontata; pertanto, l’utilizzazione del calciatore in parola nella gara in epigrafe è da ritenersi irregolare in quanto ancora in pendenza di squalifica;
visti, altresì, gli accertamenti effettuati ex officio, dai quali emerge che effettivamente il calciatore Castaldi Diego (U.S. Mariglianese) all’epoca della gara controversa era in corso di squalifica, non essendo inserito
nella gara Sanseverinese – U.S. Mariglianese, PQM il GST, in applicazione dell’art. 17, 5º comma, lett. A, CGS, per tutte le ragioni suesposte, delibera, in accoglimento del reclamo proposto, di comminare alla società
U.S. Mariglianese la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; di infliggere l’inibizione fino al 28.02.2019 a carico dell’Accompagnatore Ufficiale della US Mariglianese, sig. Monda Alessandro, per i fatti di cui in narrativa; di infliggere al calciatore sig. Castaldi Diego la squalifica per 1 (una) giornata; si confermano i provvedimenti adottati e pubblicati; dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata.