Il giudice sportivo accoglie il reclamo del San Martino Valle Caudina e gli assegna la vittoria a tavolino
Napoli GARA DEL 10/10/2020 GARA DEL 10/10/2020 MERCOGLIANO 1999 – TEORA
Il Sostituto Giudice Sportivo Territoriale, avv. Maurizio La Duca, letto il preannuncio (notificato alla
reclamata, una prima volta, a mezzo PEC, ricevendo esito negativo a causa della PEC inattiva della società in
quel momento; una seconda volta, sempre nel rispetto dei termini, via telegramma) e il reclamo (notificato
a mezzo racc a/r) entrambi notificati ritualmente dalla Società Pol. Teora, con il quale la predetta società ha
lamentato che la società Mercogliano 1999 ha fatto partecipare alla gara i calciatori Sig. Cerchione Gennaro
(nato il 19.12.1998), Oliva Vincenzo (nato il 22.12.1990), Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990); essa societÃ
ha censurato la posizione irregolare ai fini del tesseramento di tre calciatori della Società Mercogliano 1999,
Sig. Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998), Oliva Vincenzo (nato il 22.12.1990), Utsalo Valentine (nato il
14.02.1990) che non risultavano tesserati con la stessa; con particolare riferimento al calciatore Utsalo
Valentine la reclamante ha censurato che “tutt’ora risulta essere svincolato e non tesserabile dal portale”;
ritualmente evocata, la Società reclamata non ha presentato memorie; esperiti gli opportuni accertamenti
presso l’Ufficio Tesseramenti di questo C.R. Campania, è emerso che effettivamente il solo calciatore Oliva
Vincenzo (nato il 22.12.1990) è tesserato con la Società Mercogliano 1999 in data anteriore la gara in
epigrafe (9.10.2020), mentre i calciatori Sig. ri Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998) e Utsalo Valentine
(nato il 14.02.1990) sono svincolati, ragione per la quale, come correttamente censurato dalla reclamante,
non avevano titolo a partecipare alla gara in epigrafe, con conseguente fondatezza dell’impugnativa
proposta; rilevato che è stata effettuata da parte della segreteria del G.S.T. rituale comunicazione alle
società ex art.67 – comma 6 CGS; P.Q.M., a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale LND C.R.
Campania n. 31 del 15/10/2020, pag. 498, così dispone: a) accoglie il reclamo per le motivazioni innanzi
esposte; b) infligge, per l’effetto, ai sensi dell’art. 10 C.G.S. alla Società Mercogliano 1999 la punizione
sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, in favore della reclamante Teora; c) infligge alla
Società ASD Mercogliano 1999 l’ammenda di euro 250,00; d) inibisce il Dirigente Accompagnatore della
Società ASD Mercogliano 1999, Sig. Salvio Giuseppe, fino al 12.11.2020; e) squalifica i calciatori Sig. ri
Cerchione Gennaro (nato il 19.12.1998) e Utsalo Valentine (nato il 14.02.1990) per n. 1 giornata effettiva; f)
dispone restituirsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.






