Riepilogo
S. MARIA LA CARITÀ-S. AGNELLO PROMOTION 0-3 A TAVOLINO
Il GST, letto il referto arbitrale ed il relativo supplemento di rapporto, dalla cui lettura emerge che la gara in epigrafe veniva sospesa al 44º del secondo tempo di gioco a causa di una gravissima condotta tenuta dalcalciatore Coppola Catello Walter (Santa Maria la Carità) che al minuto di gioco indicato, a seguito della concessione alla società avversario di un calcio di rigore, aggrediva con violenza il DDG, correndo verso quest’ultimo che era posizionato all’altezza del dischetto di rigore, colpendolo intenzionalmente con un calcio violento alla zona lombosacrale e provocandone la caduta al suolo; la predetta aggressione rendeva necessario l’immediato soccorso dei sanitari ed il conseguente trasporto del DDG presso la più vicina struttura sanitari; rilevato altresì che il tesserato in parola, dopo l’aggressione ai danni del DDG, cercava di non farsi riconoscere da quest’ultimo togliendosi la maglia di gioco e correndo verso gli spogliatoi; per i gravi fatti verificatesi il DDg non essendo più in condizioni di portare a termine la gara ne decretava la definitiva sospensione. PQM questo GST delibera di infliggere alla società Santa Maria La Carità, la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3, per il gravissimo comportamento tenuto dal proprio tesserato; commina la squalifica al calciatore Catello Walter Coppola (Santa Maria la Carità) fino all’1.1.2021 (si precisa che la fattispecie rientra nella casistica di cui al C.U.104/A FIGC del 17/12/2014).
Dettagli
| Stagione |
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| Stagione 2017-18 |
Risultati (Giudice sportivo)
| Santa Maria La Carità | Sant’Agnello Promotion | |
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| Esito |






