Tutti i provvedimenti del Giudice sportivo Territoriale Sergio Longhi
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 300,00 MADDALONESE
un soggetto, addetto alla sicurezza, appartenente alla società, aggrediva vicino agli spogliatoi un calciatore della squadra avversaria, colpendolo con due schiaffi al volto; tale aggressione faceva scaturire una rissa tra i tesserati delle società.
Euro 150,00 BARANO CALCIO
propri tesserati partecipavano ad una rissa con tesserati dell’altra società
Euro 1.060,00 VIS AFRAGOLESE 1944 (con obbligo di disputa, a porte chiuse, delle prossime tre gare interne ed obbligo risarcimento danni)
Letto il referto arbitrale, nonché i rapporti dei Commissari di Campo designati per la gara in epigrafe, il GST rileva che sostenitori della società Vis Afragolese, partecipavano ad una rissa con sostenitori della società Savoia 1908, nei pressi dell’aria antistante lo spogliatoio adibito per la terna arbitrale; prima dell’inizio della gara al pullman che trasportava i tesserati della società Savoia 1908, veniva teso un agguato dai sostenitori della società casalinga, che aggredivano il predetto pullman con bombe carta, con bottiglie pietre ed altri oggetti e con spranghe tentavano di sfondare i finestrini; in conseguenza di ciò il conducente del pullman si vedeva costretto ad allontanarsi dall’impianto sportivo e facendo poi ritorno scortato dalle forze dell’ordine, così come da rapporto del C.C.; rilevato che il C.C. nel suo rapporto riferisce di danneggiamenti al suo abbigliamento prodotto dal lancio da un contenitore con al suo interno liquido vischioso maleodorante lanciato da i sostenitori della società Afragolese nel corso dell’aggressione al pullman e che lo stesso riferiva l’accaduto ai dirigenti della società Vis Afragolese; in considerazione di quanto sopra si fa obbligo alla società
Vis Afragolese, di risarcire i danni dove quantificati, documentati e richiesti; dispone che la società Vis Afragolese disputi i prossimi tre turni interni a porte chiuse in considerazione dei fatti in narrativa. Il Giudice Sportivo Territoriale si riserva, altresì, previo accertamento delle Forze di Polizia, di adottare ulteriori sanzioni, se necessarie, ad integrazione di quelle innanzi comminate.
Euro 360,00 PUTEOLANA 1902
propri sostenitori facevano esplodere tre petardi.
Euro 200,00 SAVOIA 1908
propri sostenitori partecipavano ad una rissa con sostenitori della squadra avversaria nei locali antistanti lo
spogliatoio del DDG. (vedi rapporto e supplemento di rapporto del DDG)
A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
PUCINO RAFFAELE (MADDALONESE)
con comportamento sleale, scorretto ed antisportivo, a seguito della rissa nata tra i calciatori delle due squadre, si scagliava contro due avversari spingendoli e colpendoli con schiaffi
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CONTE MASSIMO IGNAZIO (PUTEOLANA 1902)
GATTA GISMONDO (PUTEOLANA 1902)
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)
GUADAGNUOLO ROBERTO (PUTEOLANA 1902)
CAPONE GIANLUCA (BARANO CALCIO)
CHIARIELLO PASQUALE (BARANO CALCIO)
CAPITELLI ALESSIO (CASALNUOVO FRATTESE)
CELIO NICOLA (MADDALONESE)
DE MARTINO LUCA (SAN GIORGIO 1926)






