Il club salernitano è in corsa con l’Agropoli su un ricorso che riguarda il seguente articolo
BUCCINO (SA) - Il presidente del Buccino, l’avvocato Gaetano Del Chierico dopo la pubblicazione del nostro articolo in merito all’art. 21 del codice di giustizia sportiva è intervenuto con un suo commento della norma.
Ricordiamo ai nostri lettori che il Buccino ha vinto 3-0 a tavolino su decisione del giudice sportivo territoriale la partita con l’Agropoli.
Non intendo proporre interpretazioni normative del codice di giustizia sportiva o addentrarmi in esegesi complesse a sostegno delle ragioni di parte, ma spero di illustrare con semplicità e chiarezza il contenuto dell’articolo 21 comma 4 CGS.
“Le gare con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate sono quelle che si sono concluse con un risultato valido agli effetti della classifica…..”
Ebbene, quando il risultato di una partita non viene omologato a seguito della presentazione di un ricorso la gara ancorché disputata, al momento non è considerata valida ai fini della classifica.
La sanzione della squalifica non si intende al momento scontata, fino a quando non interverrà la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale, che indipendentemente dall’accoglimento o meno del ricorso, produrrà un effetto immediato di validazione della partita il cui risultato non era stato omologato.
Il giocatore non impiegato nella gara sub iudice perché squalificato non ha scontato la sanzione e dovrà scontare la squalifica nella prima gara utile ai fini della classifica.
Se la partita sub iudice si è giocata di mercoledì e sul comunicato ufficiale del venerdì è stata data formale conoscenza alle società che il risultato maturato sul campo non è stato omologato, la sanzione della squalifica non si intende scontata ed il giocatore squalificato non potrà essere schierato in campo la domenica.
Questa è la norma, di immediata e semplice lettura.






