Il Giudice Sportivo assegna lo 0–3 a tavolino al Lavorate: Bracigliano penalizzato di un punto per l’abbandono del campo. Ecco la decisione completa.
NAPOLI- Decisione pesante del Giudice Sportivo Territoriale in merito alla gara Lavorate Calcio – Bracigliano, disputata il 7 marzo e valida per il campionato di Prima Categoria. Il Sostituto Giudice Sportivo, avv. Marco Cardito, ha infatti inflitto al Bracigliano la sconfitta per 0–3 a tavolino, accompagnata da un’ammenda di 150 euro e dalla penalizzazione di un punto in classifica. Una sentenza che arriva al termine dell’analisi dei preannunci e dei reclami presentati dalle due società, entrambi dichiarati non ammissibili per motivi procedurali.
Il Bracigliano aveva presentato un preannuncio di ricorso, contenente anche le motivazioni dell’impugnazione. Tuttavia, il Giudice ha ricordato che il preannuncio è soltanto una dichiarazione di volontà e non può sostituire il reclamo formale previsto dal Codice di Giustizia Sportiva. In assenza del reclamo vero e proprio, l’impugnazione è stata dichiarata improcedibile. Secondo il Giudice, il reclamo non rappresenta un mero adempimento formale, ma è lo strumento necessario per garantire contraddittorio, diritto di difesa e corretto svolgimento del procedimento.
Situazione diversa, ma ugualmente irregolare, per il Lavorate Calcio. La società ha presentato il reclamo, ma lo ha fatto oltre i termini previsti. La gara si è disputata il 7 marzo, mentre il reclamo è stato depositato e notificato il 13 marzo, superando il limite dei tre giorni feriali stabilito dall’articolo 67 del CGS. Per questo motivo, il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività.
Con entrambe le impugnazioni escluse, il Giudice Sportivo ha potuto basarsi unicamente sul referto arbitrale, che costituisce prova piena fino a querela di falso. Dal documento emerge che sussistevano le condizioni di sicurezza per proseguire la gara e che l’abbandono del campo da parte del Bracigliano è stato considerato ingiustificato. Da qui la decisione di applicare l’articolo 53 delle NOIF e l’articolo 10 del CGS, che prevedono la perdita della gara, l’ammenda e la penalizzazione in caso di rinuncia non motivata.
La sentenza incide in maniera significativa sulla classifica del Bracigliano, che oltre alla sconfitta a tavolino subisce anche un punto di penalità in una fase delicata della stagione. Il Lavorate Calcio ottiene invece tre punti fondamentali, pur senza che il merito della gara sia stato discusso dal Giudice Sportivo, impossibilitato a entrare nel merito a causa delle irregolarità procedurali dei due ricorsi.
Una decisione destinata a far discutere, ma che il Giudice ha motivato richiamando con precisione norme, termini e responsabilità delle parti coinvolte.






