Il ricorso dell’Fc Avellino viene respinto perchè i giocatori segnalati erano regolarmente tesserati.
PROMOZIONE GIRONE C
GARA DEL 23/ 9/2017 FOOTBALL CLUB AVELLINO – POLISPORTIVA DIL. LIONI Il GST, letto il reclamo ritualmente proposto dalla società F.C. Avellino con il quale si duole della posizione irregolare ai fini disciplinati del calciatore De Cillis Vito (nato il 2/3/2001),poichè il calciatore risulta squalificato per recidiva in ammonizione con C.U. n.49 pag893 del 15/06/2017 nella gara del 14/6/2017 Play Off Allievi, Solofra – Accademia C.G. Sibili allorquando militava nelle fila della società Accademia C.G. Sibilia e a dire della reclamante non scontata a norma dell’art. 22 CGS chiedendo la di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara alla società Pol. Dil. Lioni ed i consequenziali provvedimenti. Esperiti gli opportuni accertamenti, dall’istruttoria effettuata risulta che il calciatore in parola risulta tesserato nelle fila della società Pol. Dil. Lioni a far data dal 4/9/2017, ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 CGS (le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva nella quale sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione sportiva successiva….in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali, nella prima squadra della nuova società …) fermo restando che la gara in cui è stata comminata la sanzione, risulta essere l’ultima gara utile per la società di origine e che la prima gara utile nella stagione successiva effettuata dalla nuova società di appartenenza del calciatore dopo il trasferimento, risulta essere Grotta – Pol. Dil. Lioni del 10/7/2017, come da calendario, ed in tale gara visti gli atti ufficiali, il summenzionato calciatore non risulta aver preso parte alla gara e non risulta essere stato inserito in distinta così scontando regolarmente la squalifica ricevuta. PQM delibera di rigettare il reclamo in quanto infondato; conferma i provvedimenti disciplinari già adottati, omologa il risultato acquisito sul Tdg di 0/1; incamerarsi la tassa reclamo se versata.
A CARICO DI SOCIETÀ
AMMENDA
Euro 180,00 BAIANO per aver determinato, a causa di una rissa tra sostenitore delle due tifoserie, la sospensione della gara per oltre tre minuti.
Euro 180,00 FOOTBALL CLUB PAOLISI 992 per aver determinato, a causa di una rissa tra sostenitore delle due squadre, la sospensione della gara per oltre tre minuti.
Euro 80,00 SANSEVERINESE per aver i sostenitori della società ospitante acceso fumogeni sugli spalti.
Euro 50,00 G. CAROTENUTO per aver un dirigente della società ospitata, sebbene non identificato, protestato nei confronti del Direttore di Gara all’atto della sottoscrizione del rapporto di fine gara.
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA FINO AL 26/10/2017
FERRARA VINCENZO (SANSEVERINESE)
A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
COLUCCI ANGELO (FOOTBALL CLUB PAOLISI 992)
per aver colpito a gioco fermo, con condotta altamente antisportiva e violenta, un giocatore avversario con pugno mentre questi era girato di spalle, provocandone la caduta al suolo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLLO ROBERTO (G. CAROTENUTO)
TRIMONTI GAETANO (S.S.GIUSEPPE SICONOLFI)
LUZZI LEONARDO (VIS ARIANO CALCIO SSDARL)






