Dal Comunicato Ufficiale n. 57, è riportato di seguito l'esito del Giudice Sportivo
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 10/11/2018 NEAPOLIS – RIONE TERRA
Il GST letto il referto ed il supplemento di rapporto del DDG nonché i rapporti degli AA rilevato che: al 43^ del
2^ tempo a seguito di una testata rivolta ad un avversario da parte del calciatore Esposito Antonio, della Soc.
Neapolis Calcio si accendeva una rissa che vedeva coinvolti, in diverse mischie, calciatori e dirigenti di
entrambe le Società ; la terna arbitrale individuava tra i partecipanti il calciatore n. 5, Mollo Roberto, della
Società Neapolis Calcio 1991 che schiaffeggiava un avversario nonché il calciatore Ortega Gaetano, sempre
di detta Società , che tentava per ben due volte di scalciare un avversario, nonché il calciatore Lanuto Agostino
Giulio, calciatore della Società Rione Terra, che colpito dalla testata ricevuta da un avversario, reagiva alla
stessa calciando l’avversario; alla rissa hanno partecipato dirigenti di entrambe le squadre; dal sottopassaggio
entravano sul tdg estranei; vista la difficoltà , nonostante la presenza delle Forze dell’Ordine, di riportare la
calma, su invito di queste ultime, al 44^ del 2^ tempo la gara veniva sospesa al fine di salvaguardare
l’incolumità della terna arbitrale. PQM, il GST commina la squalifica di sette giornate al calciatore Esposito
Antonio, della Società Neapolis, di sei giornate ai calciatori Mollo Roberto, della Società Neapolis, ed al
calciatore Lanuto Agostino Giulio, della Società Rione Terra; la squalifica di cinque giornate al calciatore
Ortega Gaetano, della Società Neapolis; commina l’ammenda di euro 210,00 alla Società Neapolis per la
partecipazione dei propri tesserati alla rissa e per aver consentito l’ingresso sul tdg ad estranei; l’ammenda di
euro 150,00 alla Società Rione Terra per la partecipazione di propri tesserati alla rissa; commina ad entrambe
le Società , Neapolis e Rione Terra, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3; dispone
che la prossima gara casalinga della Società Neapolis venga disputata a porte chiuse (con effetto immediato).
Si confermano tutti gli altri provvedimenti adottati.






