Omologato il risultato di 4-0 ottenuto sul campo dai vesuviani, Puteolana che resta ultima

PORTICI (NA) - Mercoledì di attese di notizie positive in casa Puteolana. Da una parte il reclamo della gara col Portici e dall’altra notizie incoraggianti da Sorrento, dove i rossoneri ospitano il Brindisi (prossimo avversario) diretta concorrente alla corsa salvezza.

La prima notizia però non fa piacere alla dirigenza granata perché il giudice sportivo Aniello Merone nel comunicato n.170, pubblicato poco fa dal Dipartimento Interregionale della Lnd ha rigettato il reclamo presentato nei confronti del Portici, in merito alla posizione del calciatore Schiavi Pio. 

I granata, contestavano nel reclamo la posizione irregolare del terzino del Portici Schiavi Pio che prese parte alla partita del 16 Maggio persa 4-0 al San Ciro. 

I FATTI – Nella gara del 1 Maggio contro il Sorrento vinta per 3-2 dal Portici, Schiavi si beccò un giallo, che sommato agli altri scattava la V infrazione e la squalifica, come riportata sul comunicato n.153 del 3 Maggio. Nella gara successiva, cioè quella contro il Taranto, il calciatore giustamente non era presente in distinta perché squalificato. La gara su reclamo dei pugliesi (che persero in casa 3-2) non venne omologata sul comunicato n.158 del 12 Maggio. La gara seguente contro la Puteolana, Schiavi giocò regolarmente il match poi terminato come detto 4-0 in favore dei porticesi. Era il 16 Maggio quando si giocò il derby e la decisione definitiva sul reclamo del Taranto uscì il 20 Maggio, cioè 4 giorni più tardi. Nel frattempo, la Puteolana il lunedì dopo la gara aveva presentato reclamo per la posizione del calciatore, deducendo che Schiavi non poteva scendere in campo perché ancora sotto squalifica, visto che la partita col Taranto non era stata ancora omologata.

In questi casi, alcuni addetti ai lavori si confondono (vedi il caso reclamo Buccino-Agropoli in Eccellenza), con la tesi che il giocatore non poteva tornare subito a giocare perché la partita non era stata omologata.

Il giudice sportivo nelle motivazioni della decisione spiega l’interpretazione corretta dell’art. e del comma

a) al momento della gara in epigrafe, non era intervenuto alcuna decisione definitiva di codesto Giudice sportivo sulla gara a cui il calciatore SCHIAVI PIO non ha preso parte (in ragione della squalifica comminata);
b) anche qualora fosse intervenuta una decisione di annullamento della gara (contrariamente a quanto, nelle more, occorso nel caso di specie) il calciatore SCHIAVI PIO avrebbe dovuto scontare la squalifica solo “nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo”, come previsto dallo stesso art. 21, co. 4, CGS;
c) assecondando l’interpretazione proposta dalla reclamante, la corretta esecuzione (e la portata afflittiva) di un qualunque
provvedimento sanzionatorio risulterebbe condizionata da eventuali (impronosticabili e successivi) reclami proposti dai sodalizi avversari contro l’omologazione della gara (ovvero delle gare) a cui il calciatore in squalifica non ha preso parte e ciò,
indipendentemente dalla fondatezza degli addebiti e, pertanto, dalla regolarità della medesima.