La Marianella contestava l'impiego di un calciatore presuntamente irregolare, ma per il Collegio il tesseramento era conforme alle norme FIGC: omologato il risultato della gara del 12 aprile.

NAPOLI- Il Collegio di Garanzia dello Sport ha recentemente rigettato il ricorso presentato dalla A.S.D. Marianella contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la A.S.D. Boys Caivanese, confermando così l’omologazione del risultato della partita disputata il 12 aprile 2025 tra le due squadre nel Campionato Promozione campano, Girone B.

La controversia era scaturita dall’impiego, da parte della Boys Caivanese, del calciatore Vincenzo Masi, che la Marianella sosteneva essere in posizione irregolare di tesseramento. Secondo la Marianella, Masi avrebbe superato il limite massimo di tre tesseramenti per stagione, previsto dalle Norme Organizzative Interne della FIGC (NOIF).

Tuttavia, il Giudice Sportivo Territoriale, con Comunicato Ufficiale n. 37/GST del 15 aprile 2025, aveva già respinto il reclamo della Marianella, omologando il risultato della gara. Successivamente, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC–LND, con i Comunicati Ufficiali n. 48/CSAT del 18 aprile 2025 e n. 49/CSAT del 24 aprile 2025, aveva confermato tale decisione.

Nel suo ricorso al Collegio di Garanzia, la Marianella chiedeva l’annullamento o la revoca delle decisioni precedenti, sostenendo che Masi fosse stato tesserato per cinque club nella stagione sportiva 2024/2025, superando così il limite consentito. Tuttavia, il Collegio ha ritenuto che, in base alle normative vigenti e alla giurisprudenza consolidata degli Organi di Giustizia Sportiva nazionale, il calciatore fosse regolarmente tesserato.

Di conseguenza, il Collegio ha confermato l’omologazione del risultato della partita e ha condannato la A.S.D. Marianella al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 2.000,00, oltre agli accessori di legge, in favore della A.S.D. Boys Caivanese.

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