I sammaritani contestavano un errato utilizzo degli under, mentre i siciliani il mancato tesseramento dello spagnolo Madero. Entrambi i reclami sono stati respinti dal giudice sportivo

CITTA’ DI GRAGNANO – GLADIATOR

Il Giudice Sportivo:

– letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall’ A.S.D. GLADIATOR, con il quale si chiede sia inflitta alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull’impiego dei calciatori “giovani”; – rilevato che, in particolare, la reclamante afferma che la sostituzione del n. 11 Manna Giuseppe (classe ’97) con il n. 18 Liccardi Vincenzo, effettuata al 42′ del secondo tempo avrebbe determinato la violazione dell’obbligo d’impiegare, per l’intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 1º gennaio 1997, così come previsto dal C.U. n. 1, del 1 luglio 2016, lettera c) del Dipartimento Interregionale, poiché il calciatore Liccardi Vincenzo, tesserato per l’ A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO con matricola n. 4885805,

sarebbe nato il 9.1.1996 e non il 9.1.1997 come dichiarato nella distinta consegnata all’arbitro.

– lette le memorie fatte pervenire dalla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, entro il termine previsto dall’art. 21, C.G.S., con la quale si contestano i fatti descritti dalla società reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42′ del secondo tempo il calciatore n.11 Manna Giuseppe sarebbe stato sostituito non con il n. 18 Liccardi Vincenzo, bensì con altro calciatore, ossia il n. 16 Passariello Salvatore;

– atteso che, in ragione della non sufficiente esaustività delle evidenze istruttorie, in data 5 gennaio 2017, codesto Giudice Sportivo trasmetteva gli atti relativi alla gara in oggetto alla procura federale affinché fossero svolti tutti gli accertamenti diretti a verificare lemodalità e i tempi del riconoscimento, da parte del Direttore di gara, dei calciatori inseriti nella distinta della A.S.D.CITTA’ DI GRAGNANO, nonché l’identità dei calciatori impiegati nel corso della gara, compresi quelli sostituiti.

– rilevato che, con comunicazione del 21 febbraio 2017, la procura federale inviava gli esiti degli accertamenti richiesti, dai quali, per quanto utile ai fini del decidere, emerge con inequivoca chiarezza che: benché gli atti ufficiali di gara riportino che al 42″ s.t. il Gragnano sostituiva il n. 11 con il n. 18, in realtà, da univoci e convergenti riscontri istruttori risulta provato che il calciatore subentrante era il n. 16 Passariello Salvatore, nato l’1.4.1997 Sono gli ufficiali di gara ad essere incorsi in errore nell’annotare un numero di maglia diverso da quello effettivamente visibile sulla maglia del calciatore subentrante.

P.Q.M. Delibera:

 1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO – A.S.D. GLADIATOR 4-0;

3) di addebitare sul conto della A.S.D. GLADIATOR la tassa di reclamo.

 

CITTA DI GELA A R.L. – CITTA DI GRAGNANO

Il Giudice Sportivo,

– letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla S.S.D. CITTA’ DI GELA con il quale si richiede che venga inflitta alla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del C.G.S.

Secondo la ricostruzione della società reclamante, il calciatore Madero Sonora Nicolas, schierato con il n. 6 dalla A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO nell’ambito della gara in oggetto, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta

società;

– lette la dichiarazioni del 16 febbraio 2017 inoltrate, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall’Ufficio Tesseramento Centrale della

F.I.G.C e dall’Ufficio Tesseramento della L.N.D., nelle quali si informa che, in ragione della dettagliata documentazione allegata,

formalmente depositata entro il termine del 31.12.2016, “il calciatore Madero Sonora Nicolas, nato il 26-5-1993, risulta essere tesserato dal12/1/2017 con la società A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO.”;

P.Q.M.

Delibera:

1) di respingere il reclamo;

2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-3;

3) di addebitare la tassa di reclamo sul conto della S.S.D Città Di Gela. 4) di condannare la S.S.D. CITTA’ DI GELA al pagamento

delle spese in favore della A.S.D. CITTA’ DI GRAGNANO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite

temeraria in forza del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, C.G.S. CONI, e dell’art. 16,comma 5, C.G.S. FIGC.