L’allenatore dell’Eclanese porta al deferimento del club ad opera della Procura Federale FIGC dopo le frasi rilasciate a Goal, trasmissione in onda su Rete6, nei confronti di Russo (Paolisi)

Quanto dichiarato, può costare caro. Lo sa bene Alessio Martino, allenatore dell’Eclanese, intervenuto nella trasmissione televisiva Goal, in onda su Rete6, ha rilasciato delle affermazioni giudicate lesive nei confronti dell’attaccante Vincenzo Russo, in forza al Paolisi. La Procura Federale della FIGC ha deferito il club gialloblu, ritenuto responsabile delle violazioni ascritte nel comunicato.

 

Di seguito, il comunicato ufficiale del C. R. Campania:

 

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

della società S.s.d. Eclanese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art.4, comma 2, e dell’art. 5, comma 2 del C.G.S. per la violazione ascritta al proprio allenatore.

La Procura Federale ha rilevato con un DVD contenente la registrazione della trasmissione Goal in onda su Rete6, frasi lesive rese dall’allenatore Alessio Martino (tesserato con la società S.s.d. Eclanese) nei confronti del sig. Vincenzo Russo (tesserato con la società ASD Football Club Paolisi) e del direttore di gara. Lo stesso allenatore e la società non provvedevano, in alcun modo, a smentire le predette dichiarazioni, né pubblicate rettifiche ai sensi e per gli effetti dlel’art.8 della L. 8 febbraio 1948 n.47. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. La Soc. S.s.d. Eclanese 1932 non faceva pervenire memorie difensive. La comunicazione risulta regolarmente ricevuta dalla società a mezzo raccomandata per la seduta odierna. All’udienza del 20/04/2017 era presente solamente il rappresentante della Procura Federale che insisteva per l’affermazione di responsabilità della società per le violazioni ascritte e richiedeva per: la società S.s.d. Eclanese 1932 l’ammenda di € 300,00. P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere la società deferita responsabile delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare:

alla società S.s.d. Eclanese 1932 l’ammenda di € 300,00.

Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione.

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.