La Procura Federale Territoriale ha accusato di comportamento antisportivo il club irpino durante la gara con la Felice Scandone della scorsa stagione
La Procura Federale Territoriale ha penalizzato di 1 punto in classifica lo Sporting Domicella, compagine irpina che prende parte al campionato di Prima Categoria Girone C. La delibera pubblicata sul comunicato di ieri della C.R. Campania si riferisce alla “famosa” gara con la Felice Scandone disputata a metà Giugno, ad un mese dal termine del campionato. Secondo il referto stilato dai collaboratori inviati allora da Sibilia per verificare il regolare svolgimento della partita, la società del Domicella attraverso i suoi dirigenti e calciatori mostrarono un comportamento sleale ed antisportivo alterando il risultato della partita che si concluse col punteggio di 6-0 in favore della Felice Scandone Montella che poi grazie a quei 3 punti chiuse il campionato 3 punti davanti alla Galluccese. Insieme alla penalizzazione gli organi federali hanno inibito diversi dirigenti e squalificato dei calciatori.
Nel frattempo cambia la classifica degli irpini che rimangono sempre al 5° posto con 25 punti ma vengono agganciati dal S. Vincenzo Unitis.
Fasc. 567
Collegio: Avv. Arturo Frojo (Presidente); Avv. Ivan Simeone; Avv. Marco Sepe; Avv. Marinon Iannone, Dott. Gianluca De Vincentiis Proc. 5052/15 pf 16 17/MS/vdb del 11/11/2016
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: Nunziata Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente e Dirigente Accompagnatore della A.S.D. Sporting Domicella, per la violazione degli artt. 1bis co.1 e 7 co. 1 e 2 del C.G.S.; Franzese Arcangelo, all’epoca dei fatti Dirigente della A.S.D. Sporting Domicella, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, del C.G.S.; Castaldo Danilo, Napolitano Severino, Pacia Mirco, Castaldo Francesco E Napolitano Enrico, all’epoca dei fatti tutti calciatori tesserati per la ASD Sporting Domicella, per la violazione degli artt. 1bis co. 1 e 7 co.1 e 2 del CGS; A.S.D. Sporting Domicella ai sensi dell’art. 4 co. 1 e 2 C.G.S. Gara: A.S.D. Felice Scandone – A.S.D. Sporting Domicella (Campionato di Prima Categoria) del 15.06.2016
Con raccomandata a/r del 20/09/2016, 2844/15 pf 16 17/MS7vdb, la Procura Federale provvedeva a deferire i summenzionati tesserati per i rispettivi capi di incolpazione, relativi alla gara indicata in epigrafe. All’udienza, nessuna delle parti è comparsa, e dopo approfondite deduzioni delle risultanze istruttorie, la Procura Federale concludeva: per il Sig. Nunziata Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Sporting Domicella, mesi 5 (cinque) di inibizione; per il Sig. Franzese Arcangelo, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Sporting Domicella, mesi 5 (cinque) di inibizione; per i Sig.ri Castaldo Danilo, Napolitano Severino, Pacia Mirco, Castaldo Francesco e Napolitano Enrico, 4 (quattro) giornate di squalifica; per la Società ASD Sporting Domicella 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 600,00 di ammenda; Dopo l’intervento della Procura Federale il Tribunale si riservava e decideva come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
n data 14/06/2016, con Protocollo N. 592, il Commissario Straordinario della FIGC del Comitato Regionale Campania, provvedeva ad indirizzare una missiva a mezzo fax alla Procura Federale della FIGC, con la quale chiedeva di voler disporre la presenza di due Collaboratori che possano viaggiare unitamente alla società Sporting Domicella e assistere allo svolgimento dell’incontro programmato, in quanto, a seguito della ripetizione della gara disposta dagli Organi della Giustizia Sportiva, non poche polemiche erano venute a crearsi a mezzo della stampa locale specializzata, come da ampia documentazione raccolta dalla PF. In data 15/06/2016 quindi, i Collaboratori designati, Sig.ri Giuseppe Ametrano e Claudio Carrato, redigevano la nota di cui al Protocollo 15109 del 17/06/2016, con la quale rappresentavano gli avvenimenti verificatisi nella fase precedente allo svolgimento della gara e durante la gara stessa, riscontrando già durante il viaggio, anche verbalmente, una condizione di disagio e fastidio per la disputa della gara in quanto, a dire dei giocatori stessi, inutile anche perché non si allenavano più. Nel resoconto, i Collaboratori raccontano di una discesa in campo quasi dovuta all’obbligo imposto per regolamento, tanto che dopo pochi minuti il risultato era già sul 2-0. Dopo aver passato in rassegna i misteriosi infortuni avvenuti a ripetizione, l’informativa si conclude riportando una frase assolutamente grave ed antisportiva proferita dal Dirigente Franzese Arcangelo pochi minuti prima che tali eventi si verificassero. L’input dato dal Dirigente, accompagnato da un plateale gesto con il braccio, era del seguente tenore: Se prendiamo un altro goal perdiamo il primato della miglior difesa del campionato. Alla luce delle escussioni fatte dai due Collaboratori e successivamente anche dalla visione di un video della gara stessa, la Relazione Indagini prodotta appare assolutamente condivisibile per coerenza e logicità. Del resto già dalle fasi immediatamente successive alla disputa della gara i rappresentanti della PF contestavano tale comportamento al Dirigente, poiché posizionati, nel campo, proprio alle spalle del Franzese che svolgeva le mansioni di assistente di linea. Quanto alla contestazione ex art. 1bis CGS, ciò che rileva, in questa sede, è la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Ed è nell’avverbio comunque, che va cercato il senso stesso dell’illecito, poiché le condotte poste in essere nel caso in esame già prima dello svolgimento della partita, attraverso la scarsa partecipazione emotiva da parte della squadra dell’ASD Sporting Domicella che non sapeva neanche se avesse avuto a disposizione i calciatori, rappresentano il prologo di ciò che è accaduto dopo. Il principio fondamentale del Codice, è che le considerazioni etiche, insite nel gioco leale, non sono elementi facoltativi ma essenziali, e lo sono in ogni fase. Quanto poi alla contestazione ex art. 7 commi 1 e 2 CGS, si evince chiaramente dai fatti così come accaduti, che il comportamento sleale ed antisportivo dei tesserati dell’ASD Sporting Domicella, abbia ovviamente alterato il regolare svolgimento ed il risultato della gara in questione.
P.Q.M.
il Tribunale Federale Territoriale
DELIBERA
di ritenere tutti i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascrittegli ed applica: Al Sig. Nunziata Giuseppe, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Sporting Domicella, mesi 5 (cinque) di inibizione; Al Sig. Franzese Arcangelo, all’epoca dei fatti Dirigente della ASD Sporting Domicella, mesi 5 (cinque) di inibizione; Ai Sig.ri Castaldo Danilo, Napolitano Severino, Pacia Mirco, Castaldo Francesco e Napolitano Enrico, 4 (quattro) giornate di squalifica; alla Società Asd Sporting Domicella 1 (uno) punto di penalizzazione, da scontarsi nel campionato in corso, ed € 600,00 di ammenda. Le sanzioni decorrono dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione del C.U. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
































